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CIRCOLARE 5 AGOSTO 2009 NTC 2008 PDF Stampa E-mail

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

CIRCOLARE 5 agosto 2009

Nuove  norme  tecniche per le costruzioni approvate con

decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008

- Cessazione del regime transitorio  di  cui

all'articolo  20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre

2007, n. 248. (09A09857)

(GU n. 187 del 13-8-2009 )

 

 

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il  30  giugno  2009, in virtu' della disposizione recata dall'art.

1-bis  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito con

modificazioni  dalla  legge  24  giugno  2009, n. 77, e' terminato il

regime  transitorio  stabilito  dall'art.  20 (Regime transitorio per

l'operativita'   della   revisione   delle   norme  tecniche  per  le

costruzioni)  del  decreto-legge  31  dicembre  2007, n. 248, recante

«Proroga   di   termini   previsti   da  disposizioni  legislative  e

disposizioni  urgenti  in  materia finanziaria» (convertito in legge,

con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1, della legge 28 febbraio

2008,   n.   31).  Pertanto,  dal  1°  luglio  2009  e'  obbligatoria

l'applicazione  delle  nuove norme tecniche per le costruzioni di cui

al   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  14  gennaio  2008

(pubblicato  nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29

del 4 febbraio 2008).

Al riguardo, pervengono a questo Ministero richieste di chiarimenti

in  ordine  al  regime  intertemporale  degli interventi per i quali,

avuto  riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio

procedimentale  raggiunto,  anche dopo il termine del 30 giugno 2009,

e'  consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente

in  vigore  al  citato  decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonche'

chiarimenti  circa  l'utilizzabilita'  dei materiali e degli elementi

per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.

Poiche'  e'  necessario  orientare in maniera univoca gli operatori

del settore, si ritiene opportuno emanare la seguente circolare.

Preliminarmente, si fa rilevare che i termini di applicazione della

previgente  normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; decreto

ministeriale  14  settembre  2005)  o della nuova disciplina (decreto

ministeriale  14  gennaio  2008),  in relazione all'ambito oggettivo,

sono  stati  chiaramente  indicati dal legislatore laddove al comma 3

dell'art.  20  del  citato decreto-legge n. 248/2007 e' statuito che:

«Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche' per

quelle   per  le  quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  abbiano

affidato  lavori  o  avviato  progetti  definitivi  o esecutivi prima

dell'entrata  in vigore della revisione generale delle norme tecniche

per   le   costruzioni  approvate  con  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  14  settembre  2005,  continua  ad

applicarsi  la  normativa  tecnica  utilizzata  per  la redazione dei

progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.».

Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia

quelli  di  natura  privatistica, e costituisce il criterio oggettivo

che  il  legislatore  ha  ritenuto di adottare per stabilire in quali

casi,  dopo  il  termine  del  30 giugno 2009, possano ancora trovare

applicazione  le norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14

gennaio 2008.

Per  i  lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4

dell'art.  20  del  citato  decreto-legge  n. 248/2007, il richiamato

comma  3  del  medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volonta' del

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legislatore  di  consentire  l'applicazione  della  normativa tecnica

utilizzata  per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei

lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al

decreto  ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere gia' affidate o

iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano

stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi;

tale  ultima  circostanza non puo' che essere accertata e dichiarata,

nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di

cui  alle  disposizioni dell'art.10 del decreto legislativo 12 aprile

2006,  n.163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi a

lavori, forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE».

Per  quanto  riguarda  le  costruzioni  di  natura privatistica, e'

esplicita  la  volonta'  del  legislatore di prevedere l'applicazione

obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui

al  citato  decreto  ministeriale  14  gennaio 2008, alle costruzioni

iniziate dopo il 30 giugno 2009. Cio' evidentemente sulla base di una

riconosciuta  esigenza  di  rendere immediatamente operative le nuove

norme,  piu'  penetranti  rispetto  alla sicurezza strutturale, in un

ambito,  quale  quello  del comparto costruttivo privatistico, che ha

evidenziato  maggiori criticita' riguardo a controlli e verifiche sia

sulla  progettazione  che  in  corso  di  esecuzione. E' da ritenere,

peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del

Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  che, anche per i lavori

iniziati  prima  di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse

la   necessita'   di   presentare   una   variante,  dovranno  essere

integralmente  applicate  le  predette  nuove norme tecniche (decreto

ministeriale   14  gennaio  2008),  allorquando  la  variante  stessa

modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il

comportamento  statico  globale  della  costruzione, conseguentemente

configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto

a  quella originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni di cui

all'art.   30  (Costruzioni  in  corso  in  zone  sismiche  di  nuova

classificazione)   della  legge  2  febbraio  1974,  n.  64,  recante

«Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le

zone  sismiche»,  trasfuso  nell'art.  104 del decreto del Presidente

della  Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380, concernente «Testo unico

delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di

edilizia».

Per  quanto  riguarda  poi  la  qualificazione  dei materiali e dei

prodotti da costruzione, va evidenziato che la materia e' soggetta ad

un  proprio  autonomo  regime  giuridico-normativo,  che trova la sua

cornice,  in  primis, nei principi comunitari dettati dalla direttiva

89/106/CEE  recante  «Direttiva  del  Consiglio  del 21 dicembre 1988

relativa    al   ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,

regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  concernente i

prodotti   da  costruzione»,  recepita  in  Italia  con  decreto  del

Presidente  della  Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, «Regolamento di

attuazione   della  direttiva  89/106/CEE  relativo  ai  prodotti  da

costruzione».  Al  riguardo, si osserva che la stessa disposizione di

legge  (comma  2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n.

136,  «Disposizioni  urgenti per garantire la funzionalita' di taluni

settori    della    pubblica    amministrazione»,   convertito,   con

modificazioni, con legge 17 luglio 2004, n. 186), che ha disciplinato

l'avvio  della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche

per  le  costruzioni,  consentendo  la possibilita' di utilizzare, in

alternativa,  la  precedente  normativa tecnica, ha, necessariamente,

«fatto   salvo,   comunque,  quanto  previsto  dall'applicazione  del

regolamento  di  cui  al  Decreto  del Presidente della Repubblica 21

aprile 1993, n. 246».

Pertanto,  ai  fini  dell'impiego  di elementi per uso strutturale,

prodotti  anche  prima  del  termine  del  30  giugno  2009,  occorre

riferirsi   a   tali   disposizioni   regolamentari.  In  merito,  va

evidenziato che le disposizioni del capitolo 11 (Materiali e prodotti

per  uso  strutturale)  del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che

peraltro   sostanzialmente   riproducono  quelle  del  corrispondente

capitolo   11  (Materiali  e  prodotti  per  uso  strutturale)  della

normativa  tecnica  approvata  con  decreto ministeriale 14 settembre

2005  (sostituita  da  quella  approvata  con decreto ministeriale 14

gennaio  2008),  costituiscono  il  necessario  riferimento  circa le

modalita'  di  identificazione,  qualificazione  ed  accettazione dei

materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale.

La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica   italiana   e  sul  sito  Internet  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti: http://www.mit.gov.it

Roma, 5 agosto 2009

Il Ministro : Matteoli

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