|
Ammesso che si sbroglino le situazioni più urgenti, tipo GGCC di Rieti e gran parte di quelli campani, dove ai colleghi è di fatto impedito di esercitare la loro professione, vorrei gettare uno sguardo all'immediato futuro: è possibile trovare una linea condivisa sul criterio delle certificazioni, che comunque vada a breve ripartiranno alla grande con l'emanazione delle nuove Circolari STC ? (anzi mi è giunta voce che il Ministero è già partito con il rilascio di nuove concessioni).
La domanda non è vana, visto che non tutti gli OORR (lasciamo stare per carità di patria il CNG) sono d'accordo con il rivendicare le nostre giuste competenze, ribadite dal DPR 328/01 (mi rifeisco alla esecuzione delle indagini geognostiche, mentre lasciamo per ora da parte la relazione geotecnica): prova ne è il fatto che il famoso secondo documento congiunto CNG-OORR non è venuto mai alla luce, per l'avversione di alcuni OORR.
Questo secondo documento, che sarebbe dovuto andare al Ministero LLPP per chiarire una volta per tutte il nostro pensiero sulle certificazioni delle indagini, nella speranza anche di influenzare la stesura delle nuove Circolari, conteneva invece delle considerazioni ampiamente condivisibili e che mi sarei aspettato fossero state fatte proprie dai nostri rappreentanti.
Dopo tanti giorni di paziente attesa, sofferenza e patimenti, nella speranza invana che fosse stato adottato dal CNG-OORR, mi sono deciso a rendere nota la parte propositiva di questo documento mai nato.
Ve lo allego (la prima parte è quella ufficiale, già inviata ai GGCC e che già conoscete):
...PROPOSTA
In linea generale la Commissione intende promuovere una fattiva collaborazione con gli enti pubblici preposti al controllo dell’attività, per tutti gli aspetti di interesse della categoria, anche attraverso l’istituzione di tavoli tecnici di concertazione.
Nel perseguire le suddette finalità ed orientamenti, il parere della Commissione è di proporre due linee di indirizzo, a breve ed a lungo termine.
Nell’immediato, nell’attuale situazione di “vacatio legis” che impedisce (al di là di ogni successiva valutazione sulla correttezza concettuale di introdurre forme di regolamentazione delle prove geotecniche in situ ed in laboratorio) al Ministero di rilasciare nuove concessioni o di rinnovare quelle scadute, si ritiene immotivata qualunque richiesta formale di esecuzione di prove geotecniche, in laboratorio ed in situ, da imprese di settore in possesso, a qualsiasi titolo, di autorizzazione/concessione Ministeriale; a tal riguardo si ribadisce che, a seguito dell'annullamento (Sentenza TAR Lazio n. 1422/2008) della Circ. 349/STC/99, non esistono allo stato attuale disposizioni legittime di autorizzazione ministeriale secondo le finalità di cui all'art. 59 del DPR 380/01, cui fanno riferimento le NTC2008 al paragrafo 6.2.2, che pertanto risulta non applicabile.
Di fronte al rischio potenziale di un blocco delle attività professionali geologiche e progettuali, si invitano gli Uffici preposti al controllo a voler accettare senza riserve gli elaborati geologici e geotecnici presentati insieme ai relativi risultati delle prove geotecniche, di laboratorio ed in situ, eseguite, purché timbrate e firmate da Geologo regolarmente iscritto all’Albo; quanto sopra nell'attesa di una nuova regolamentazione della materia da parte del Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La proposta richiamata al punto precedente, di delegare alla figura professionale del Geologo ogni responsabilità sulla certificazione di prove geotecniche in situ ed in laboratorio, è peraltro già contenuta in un dispositivo normativo da anni in vigore, ovvero l’art. 41 del DPR 328 del 05.06.2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”.
Di tale decreto si riporta uno stralcio afferente la professione di Geologo:
Art. 41) Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
....omissis.....
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
.....omissis.....
e) le indagini e la relazione geotecnica;
.....omissis.....
l) le analisi, la caratterizzazione fisico-meccanica e la certificazione dei materiali; geologici.
…..omissis…..
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
…..omissis…..
A lungo termine invece, la Commissione si dispone su posizioni di apertura riconducibili alla emanazione ufficiale delle circolari Ministeriali, pur riservandosi di valutarne i contenuti.
Tuttavia ritiene di poter esprimere fin da ora alcune perplessità sul reale conseguimento delle finalità che la Circ. 349/STC/99 giustamente si proponeva (controllo della qualità delle indagini geotecniche, dei parametri desunti, ecc). e che presumibilmente orienteranno anche l’impianto delle revisioni di imminente emanazione.
Infatti, non può sfuggire che il settore delle prove geotecniche in generale coinvolge un gran numero di geologi liberi professionisti che, in virtù della loro esperienza sul campo nei rispettivi ambiti territoriali, rappresentano l’unica figura che può effettivamente garantire la corretta esecuzione ed interpretazione delle indagini, molto più di quanto non facessero le mere prescrizioni quantitative relative al “personale”, ai “locali” ed alle “attrezzature” originariamente previste dalla Circ. 349/99.
Solo in questa maniera può ritenersi assolta la finalità prima dell’obbligo della certificazione, cioè costituire un sistema di garanzia per la qualità delle indagini, propedeutiche ed essenziali per la corretta progettazione e quindi per la pubblica incolumità.
A ciò deve aggiungersi il fatto che al geologo libero professionista, qualora l’impostazione delle nuove circolari rimanesse invariata nella filosofia, verrebbe sottratta qualsiasi competenza in merito, in quanto la sua figura ed esperienza verrebbero soppiantate da operatori di nessuna competenza specifica, sotto la supervisione di un Direttore che potrebbe non essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 328/01 (si rammenta infatti che tale carica poteva essere ricoperta anche dagli Architetti).
Le attività che saranno normate dalle nuove Circolari non possono essere considerate alla stregua di una mera esecuzione materiale di procedure standardizzabili, quanto piuttosto la particolare combinazione di una continua sperimentazione in sito ed una elaborazione e verifica dei dati, sulla base delle conoscenze e dell’esperienza geologico-tecnica, maturata da ogni singolo professionista nel corso di anni, nell’ambito del proprio territorio; vengono pertanto meno quelle caratteristiche di “imprenditorialità” pura, invocate al contrario dal CSLLPP, tramite le quali si è voluto escludere a priori il coinvolgimento del mondo della professione nel normare la materia.
Per tali motivi si auspica che, nella nuova versione delle Circolari, al concetto di “certificazione della struttura” si sostituisca quello di “certificazione dell’indagine”, con criteri da concordare (a titolo esemplificativo potrebbe essere di ausilio la norma CEI EN ISO/IEC 17025, la quale darebbe ulteriore garanzia sul processo amministrativo, sulla taratura delle apparecchiature, sulla professionalità del personale e sull’idoneità degli ambienti di lavoro), cosicché vengano “riconosciute” realtà professionali anche di ridotte dimensioni, ma non per questo meno valide; ciò potrebbe essere conseguito nel momento in cui si certificasse la singola indagine specifica, senza dover necessariamente disporre di un ampio numero di strumenti che talora, soprattutto in certe realtà geografiche, possono risultare superflui ed inutilizzabili.
Si ribadisce inoltre che, ogni singolo Geologo, grazie all’iscrizione al proprio Albo, è competente a tutti gli effetti a programmare, assistere ed elaborare le indagini geotecniche, come per altro previsto dal DPR 328/01 e che pertanto, l’apposizione del timbro e firma, con conseguente dichiarata assunzione di responsabilità, costituisce di per sé automatica certificazione delle prove in sito ed in laboratorio.
Non può infine sfuggire il ruolo che il singolo professionista svolge da tempo come figura tecnica di supporto alla progettazione, anche di opere civili di medio e piccolo impatto, proprio grazie alla sua ridotta dimensione imprenditoriale, tale da garantire risposte più che esaustive con costi e tempi esecutivi accettabili, due obiettivi che potrebbero diventare irraggiungibili, qualora dovesse prevalere l’ottica delle prove geotecniche certificate.
LA COMMISSIONE INTERREGIONALE NTC
A questo punto chiedo agli utenti del Forum se non sia il caso di chiedersi PERCHE' i nostri rappresentanti non hanno voluto rendere note queste argomentazioni.
Parlando con alcuni di loro mi è stato risposto che incombe l'Antitrust, che vedrebbe, nel nostro riconoscimento a poter eseguire indagini geognostiche, un pericoloso connubio tra attività imprenditoriale e professionale, da cui sactterebbero delle pesanti sanzioni.
Se fosse così non avremmo forse strumenti ed argomenti per far cambiare idea all'Antitrust ? Far capire che talvolta le indagini eseguite sono a corredo dell'attività professionale (come il geometra usa il tacheometro o l'ingegnere il pacometro) e che non possono essere considerate alla stregua di attività imprenditoriale ?
Perchè gettare immediatamente la spugna ?
Non ci sono compromessi, equilibri che reggano: bisogna riproporre con forza questi argomenti.
Ogni OR dovrebbe prendersi le sue responsabilità e far capire a chiare lettere da che parte sta: se con i liberi professionisti o con i titolari di imprese concessionate.
Per il CNG speriamo solo che le prossime elezioni facciano piazza pulita, visto che il suo atteggiamento è evidente
|